… e BONUS FACCIATE fu…
Con la definitiva approvazione della Legge Finanziaria 2020 alla Camera dei Deputati e, in attesa di quelle che saranno le successive indicazioni riportate nelle Guide Fiscali dell’Agenzia delle Entrate, entra a far parte del panorama delle detrazioni fiscali legate al settore delle ristrutturazioni, il BONUS FACCIATE, valido per il solo anno fiscale 2020.
Il Bonus Facciate prevede la possibilità di detrarre al 90%, in dieci anni, le spese sostenute per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzate al recupero o al restauro della facciata degli edifici ricadenti nelle zone omogenee A e B (così come definite dal DM 1444/68). Gli interventi potranno riguardare le sole strutture opache della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi.
Pertanto, sebbene la norma escluda le sole case isolate, la stessa è fortemente restrittiva per tipologia di interventi ammessi al beneficio della detrazione, in quanto non potranno beneficiare della detrazione al 90% terrazzi e tetti, impianti di qualsiasi genere, infissi e la manutenzione sulle aree comuni dei condomìni (vialetti, garage, etc.).
Inoltre, qualora l’intervento riguardasse una percentuale maggiore del 10% dell’involucro dell’edificio – e, nella stragrande maggioranza dei casi, le percentuali di intonaci interessati da interventi di ripristino superano di gran lunga tale quota – allora, a fine lavori, la struttura dovrà rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza indicati nel DM Sviluppo del 26 giugno 2015. In buona sostanza, si obbliga il condominio ad importanti interventi di efficientamento energetico, attraverso l’installazione di sistemi “cappotto”, tornando così a favorire la possibilità di eseguire i lavori attraverso il beneficio della cessione del credito d’imposta previsto dall’Ecobonus.

Il Bonus Facciate è una detrazione fiscale, pertanto non potrà assolutamente prevedere né la cessione del credito, né tantomento lo sconto in fattura, quest’ultimo rimasto per i soli interventi di valore pari o superiore ai 200mila euro, che conseguano risultati rilevanti in termini di risparmio energetico (mentre sono esclusi gli interventi in Sismabonus).

Con l’avvento di tale Bonus, comunque, rimangono in piedi le detrazioni:
al 50%, per tutte le ristrutturazioni, recuperi, risanamenti e adeguamenti impiantistici di appartamenti o condomìni (in tutti i casi in cui non sarà possibile accedere al bonus 90%);
al 65% – ridotta al 50% in taluni casi – per infissi e caldaie a condensazione in classe A;
al 50%, per l’acquisto di mobili se legati ad interventi di ristruttrazione dell’immobile;
al 36%, per la manutenzione giardini;
dal 65 al 85% nei già menzionati casi di eco, sismabonus o coordinamento tra i due interventi.