Oramai da qualche anno si parla di ECOBONUS o SISMABONUS, ovvero degli incentivi previsti per l’esecuzione di lavori privati o condominiali che prevedano il miglioramento della qualificazione energetica o della classe sismica dell’immobile ma, solo negli ultimi tempi grazie anche all’interesse di importanti player del mercato energetico, la “faccenda” è entrata nel vivo.

Attraverso tali due strumenti fiscali (l’ECOBONUS e il SISMABONUS) si indica la possibilità di procedere alla cessione del credito d’imposta – maturato sulla spesa complessiva d’intervento edile – derivante dalle detrazioni Irpef o Ires.

Per cominciare, è bene fare un po’ di chiarezza, specificando i casi in cui è possibile accedere a tale agevolazione fiscale ovvero:

  • Per interventi di risparmio energetico “qualificato” – agevolati al 50-65-70-75% – eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali);
  • Per interventi antisismici sulle parti comuni agevolati al 75% (riduzione di una classe di rischio sismico) o al 85% (riduzione di due classi di rischio);
  • Per interventi su parti comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, detraibili all’80% (riduzione di una classe di rischio sismico) o 85% (due classi di rischio);
  • Per l’acquisto agevolato (75% o 80% di agevolazione) di unità immobiliari demolite e ricostruite con criteri antisismici.

Inoltre, è bene sapere che tale credito potrà essere ceduto per intero e non in parte alle banche (solo da parte dei contribuenti incapienti) oppure a fornitori “e altri soggetti privati”, con la possibilità da parte di questi ultimi, di poterlo a loro volta cedere a terzi interlocutori (senza ulteriori possibilità di passaggio).

Non è possibile cedere a terzi i crediti d’imposta generati dalle detrazioni Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per le spese sostenute e ricadenti nelle fattispecie dei così detti bonus mobili o bonus giardini.

Quali sono le reali modalità di cessione del credito?

Nel momento in cui viene individuato il cessionario (ad esempio l’Impresa esecutrice delle opere o altro General Contractor), il proprietario (nel caso di condomini, ciascun condòmino), dovrà sottoscrivere con l’impresa un documento di cessione del credito.

Quindi, ipotizzata una spesa di 1000€ da imputarsi a costo delle opere e un’aliquota di cessione pari al 70%, il condòmino avrà sostanzialmente due facoltà:

  • potrà pagare l’intero importo dei lavori all’Amministratore, che effettuerà, sempre per l’intero importo, il c.d. bonifico parlante al fornitore/cessionario, che successivamente restituirà la somma ceduta al condominio;
  • potrà pagare solo la somma di 300€ all’Amministratore che, successivamente, girerà tale somma con bonifico parlante al fornitore/cessionario.

Resta inteso che sarà l’Amministratore a dover comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del perfezionamento, l’importo di cessione del credito spettante al cessionario “sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta” attraverso il pagamento diretto.

A tal proposito, sempre l’Agenzia delle Entrate specifica che il pagamento delle quote condominiali relative ai lavori agevolati “si considera interamente corrisposto” se “il condòmino, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ha versato all’Amministratore l’ammontare complessivo della spesa a lui attribuita al netto della parte ceduta” (nell’esempio 300€). Mentre, la cessione al fornitore/cessionario assume efficacia sin dall’anno in cui viene effettuata (quindi nell’anno solare di riferimento di firma del documento di cessione) anche se il condomino versa solo parzialmente entro il 31 dicembre la quota a lui attribuita, ovvero anche se non la versa affatto.

Infatti, il credito ceduto e comunque sempre pari alla “percentuale di detrazione spettante per l’intervento applicata all’importo della spesa attribuita al soggetto, anche nel caso in cui il pagamento non sia stato corrisposto interamente o parzialmente dal condomino nell’anno” della cessione.

Come si può facilmente evincere, la complessità della materia, nonché tutte le incombenze tecnico/finanziarie prodromiche l’avvio delle procedure di cessione del credito, consigliano di farsi seguire e supportare da tecnici in grado di garantire l’assenza di successivi problemi formali con gli organi che poi saranno responsabili della possibile verifica degli interventi (ENEA, Genio Civile e Agenzia delle Entrate).

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Riferimenti normativi

  • D.Legge 4 giugno 2013 n. 63, artt. 14, 16;
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017;
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017;
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 28213 del 6 febbraio 2019.